Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inserito il seguente:

          «Possono essere eletti alla carica di Presidente i giudici il termine del cui mandato non sia inferiore a due anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di rappresentanza non integra la retribuzione ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, né al fine dell'applicazione dell'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».